Consigliere comunale assunto dalla società in-house quale operatore ecologico: le indicazioni dell’ANAC

Non esiste una incompatibilità per il consigliere comunale assunto dalla società in-house dell’ente locale quale operatore ecologico se è dimostrato che il suo ruolo all’interno della società non è riconducibile alle posizioni di “titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento”: è quanto affermato dall’ANAC con atto del Presidente del 20 marzo 2024, fasc. n. 1193/2024.

L’Autorità ha ricordato che l’art. 63 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), la cui rubrica reca genericamente “Incompatibilità”, elenca una serie di ipotesi in cui potrebbe essere coinvolto un candidato alla carica di sindaco, presidente provinciale, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale che fosse in rapporti tali con l’ente in questione tali da configurare una sorta di conflitto di interesse sia per la professione svolta, per una divergente valutazione degli interessi in gioco, ovvero perché un cumulo di cariche potrebbe metterlo nella condizione di non esercitare il mandato nel modo migliore; il comma 7 poi estende a colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.

In particolare, l’incompatibilità esprime il conflitto tra due situazioni in relazione alle quali l’interessato deve optare per una sola di esse; in tale senso, la previsione dell’art. 63, comma 1, nn. 1 e 2 del TUEL, dispone l’incompatibilità dell’amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente.

 

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