Dati incongrui nel mandato da eseguire: il tesoriere deve chiedere informazioni al Comune
Nel rapporto fra Comune e tesoriere valgono certamente le norme sul rapporto di mandato che impongono al mandatario di eseguire le istruzioni con la diligenza tipica che il rapporto richiede e che la stessa professionalità del mandatario impone: è il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, sez. III civ., nell’ordinanza n. 7883/2024 dello scorso 22 marzo.
Nel caso specifico, il Comune aveva disposto due mandati per due diversi importi, con causali diverse e beneficiari distinti; tuttavia, per errore, era stato indicato un unico IBAN per entrambi (anziché due coordinate diverse, una per ciascun beneficiario) ed il tesoriere aveva effettuato entrambi i bonifici allo stesso IBAN.
Secondo i giudici, in questo caso, a prescindere dall’obbligo del mandatario, ossia del tesoriere, di verificare l’IBAN del destinatario, resta il fatto che il mandato ricevuto era di effettuare due bonifici a due soggetti diversi per due causali altrettanto diverse e resta il fatto che, per contro, il mandatario ha invece unificato i due mandati ed effettuato due bonifici distinti utilizzando il medesimo IBAN: se è vero che a ciò poteva essere indotto dalla unicità delle coordinate, è altresì vero che vi erano indicazioni contrarie, consistenti nella diversità dei destinatari e delle causali.
Diligenza del mandatario significa altresì che costui, davanti ad istruzioni incongrue (due mandati con lo stesso iban a soggetti diversi) ha l’obbligo di richiedere nuove istruzioni facendo presente al mandante l’incongruità di quelle ricevute: a maggior ragione nel caso in cui il mandatario svolga quella attività professionalmente.
Ove le istruzioni del mandante siano errate, è obbligo del mandatario non solo accorgersi di tale incongruenza, che nel caso presente era evidente – due mandati a due distinti destinatari per due diverse causali, ma identico IBAN – ma è altresì obbligo del mandatario informare il mandante di tale incongruenza o dell’errore commesso nel dare istruzioni (Cass. 20640/ 2019).
Conseguentemente, la responsabilità dell’errata operazione è stata riconosciuta in capo al tesoriere e non all’ente locale.