Il RPCT può assumere anche l’incarico di responsabile per l’anagrafe della stazione appaltante
Nel recente atto del Presidente del 20 marzo 2024, fasc. URAV 1167/2024, l’ANAC si è occupata della possibilità che il segretario comunale, già responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, assuma anche il ruolo di responsabile per l’anagrafe della stazione appaltante (RASA), dando parere favorevole.
Come è noto, a tale ultima figura viene attribuita la responsabilità dell’iniziale verifica o compilazione delle informazioni contenute nell’AUSA (anagrafe unica delle stazioni appaltanti), nonché dell’aggiornamento annuale dei dati identificativi delle stazioni appaltanti. La sua individuazione è intesa come una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.
In particolare, qualora per una procedura di gara ci sia stata durante l’anno una variazione del RUP, ovvero di quiescenza o cessazione dal servizio o di incarico presso altra unità della stessa Amministrazione o presso altra Amministrazione, il RASA procede alla disabilitazione del profilo e si attiva affinché un nuovo RUP esegua la presa in carico delle procedure.
Ciò posto, il RASA non esegue un controllo sulla correttezza delle attività svolte dall’amministrazione in qualità di stazione appaltante ma garantisce esclusivamente l’attualità dei dati oggetto di comunicazione nei confronti dell’Autorità, con particolare riguardo ai nominativi dei RUP associati ai singoli Centri di costo.
Pertanto, l’eventuale concentrazione delle funzioni di RASA e RPC in capo ad un medesimo soggetto si tradurrebbe nell’affidamento al secondo della diretta responsabilità di una misura generale di prevenzione, come previsto anche in altri casi (cfr. delibera n. 177/2020 in materia di Codici di comportamento e art. 15 del D.lgs. n. 39/2013 in ordine alla verifica delle inconferibilità o incompatibilità degli incarichi dirigenziali).
Le riflessioni sopra svolte hanno indotto l’Autorità a riconoscere espressamente tale cumulo di incarichi, da ultimo nell’Allegato 3 al PNA 2022, ove è indicato che “Resta salva la facoltà delle amministrazioni, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, di valutare l’opportunità di attribuire ad un unico soggetto entrambi i ruoli (Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) e RPCT) con le diverse funzioni previste, rispettivamente dal d.l. n. 179/2012 e dalla normativa sulla trasparenza, in relazione alle dimensioni e alla complessità della propria struttura”.
Da un lato, la separazione dei ruoli è certamente da preferirsi, in quanto funzionale ad una ripartizione del carico di lavoro e delle connesse responsabilità; dall’altro, il conferimento degli incarichi di RPC e RASA allo stesso soggetto potrebbe rappresentare una scelta volta ad assicurare la puntuale attuazione della misura, potenziandone l’efficacia e l’effettività; ciò fermo restando che non devono residuare ulteriori profili d’incompatibilità con il ruolo di RPC, tenuto conto che il RASA non svolge le relative funzioni “in via esclusiva” bensì in aggiunta ad altri compiti d’ufficio, sovente gravitanti nell’area ad alto rischio dei contratti pubblici.