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Niente revoca per il revisore che chiede chiarimenti e non condivide un verbale e un parere

Come è noto, l’art. 235, comma 2, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), a tutela dell’imparzialità della funzione dell’organo di revisione dell’ente locale, limita alla sola inadempienza le ipotesi di revoca del revisore.

Al riguardo, la giurisprudenza ha rilevato “…che i revisori dei conti chiamati a ricoprire tale funzione delle società a maggioranza pubblica hanno il delicato compito di sorvegliare sulla corretta spendita di denaro pubblico e pertanto devono essere espressione di un alto livello di professionalità e di moralità tipico dei ruoli assolutamente neutrali, qual è appunto quello del controllo, non solo nell’interesse dei soci, ma altresì nell’interesse pubblico generale, che si traduce, sul piano operativo, nel controllo sulla corretta applicazione della legge. Come sottolineato dall’appellante, la peculiarità della funzione dei revisori dei conti emerge significativamente dal documento approvato dalla C.o.n.s.o.b. il 5 ottobre 2005, “Principi sull’indipendenza del revisore”, derivato dalla raccomandazione della Commissione Europea 16 maggio 2002, per la quale l’indipendenza si esprime nell’integrità e nell’obiettività, la prima garantita dall’alta qualificazione dei soggetti chiamati, la seconda dalla più assoluta imparzialità dell’azione del revisore medesimo; principi ribaditi dall’art. 38 della Direttiva 2006/43/UCE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, secondo cui gli Stati membri devono assicurare che la revoca e le dimissioni dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile possa avvenire solo per giusta causa e non per divergenze di opinione in merito ai contenuti delle determinazioni da prendere […] Anche la normativa in tema di enti locali è ispirata agli stessi principi, giacché l’art. 235, comma 2, del D.Lgs. 17 agosto 2000, n. 267, prevede che “Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall’art. 239, comma 1, lettera d )” (in termini, C.G.A., 22 ottobre 2015, n. 736). Proprio in ragione di ciò è stato affermato che “E’ principio immanente in tema di cariche elettive dei revisori dei conti degli enti locali quello che esclude la necessità del collegamento fiduciario tra organo che elegge ed organo eletto una volta perfezionata la nomina” (Cons. Stato, sez. VI, 8 agosto 2008, n. 3915)” (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 15 febbraio 2017, n. 677).

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, secondo il TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 27 marzo 2024, n. 253, non integra un’ipotesi inadempienza, ai fini della revoca dell’incarico:

  • la richiesta di chiarimenti e informazioni rivolta agli uffici comunali in occasione dell’approvazione del verbale di cassa trimestrale, rientrando, al contrario, nelle prerogative dell’organo di revisione, al fine di svolgere la propria funzione, il diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente ai sensi dell’art. 239, comma 2, del TUEL;
  • la richiesta di ulteriori chiarimenti, aventi ad oggetto questioni tecniche contabili;
  • una mancata condivisione della prima versione del verbale, già firmata dagli altri due componenti, in relazione alla quale il terzo componente ha provveduto ad alcune modifiche e a trasmettere agli altri due membri per la nuova firma (secondo i giudici, la circostanza che la prima versione del verbale fosse stata già anticipata agli uffici comunali non vincola di per sé il terzo membro del collegio che non si era ancora espresso con la sua sottoscrizione, dovendo il collegio dei revisori, anche a garanzia dell’imparzialità della funzione esercitata, prendere le decisioni esprimendosi quale organo collegiale);
  • la mancata sottoscrizione del parere, relativo ad una variazione di bilancio, modificato a seguito dei rilievi degli uffici comunali, sottoscritto invece dagli altri membri dell’organo di revisione e motivata dall’interpretazione di un principio contabile (secondo i giudici, diversamente opinando, in violazione dei principi di imparzialità e di autonomia dell’organo di revisione, si consentirebbe agli uffici dell’ente locale di imporre, pena la revoca dell’incarico, ai membri del collegio una determinata valutazione o interpretazione, anche se in ipotesi più corretta di quella fornita dai revisori).