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Efficace dal 1° gennaio dell’anno successivo la delibera TARI adottata post bilancio di previsione

La delibera di determinazione delle nuove tariffe TARI oltre il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione acquisterà efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo e non dall’inizio dell’anno in corso: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. IV, nella sent. 12 marzo 2024, n. 2356.

Secondo i giudici di Palazzo Spada, l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, non ammette altra interpretazione, laddove prevede che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Eccezionalmente, l’art. 193 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) in materia di salvaguardia degli equilibri di bilancio consente all’ente locale di modificare le tariffe nel corso dell’esercizio finanziario in caso di esigenza di copertura dei costi, riferendosi a misure necessarie per il ripiano dei debiti ed all’adeguamento del fondo crediti in caso di gravi squilibri: si tratta di una previsione generale che non consente di derogare a una norma speciale in materia di tributi locali quale quella del citato comma 169.