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Possibile l’allocazione del servizio di Polizia Municipale in posizione di staff alle dipendenze del Sindaco

Come è noto, l’art. 9 della Legge n. 65/1986 (legge-quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale) recita che: “1. Il comandante del Corpo di polizia municipale è responsabile verso il sindaco dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo. 2. Gli addetti alle attività di polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi”.

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che, ai sensi della citata disposizione, il comandante della Polizia Municipale è responsabile verso il Sindaco, il quale a sua volta è l’organo titolare delle funzioni di polizia locale che competono al Comune (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. III, sent. 9 luglio 2011, n. 1053; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 17 febbraio 2006, n. 616).

Ne consegue, come evidenziato dal TAR Marche, sez. II, nella sent. 27 marzo 2024, n. 314, che l’allocazione del servizio di Polizia Municipale in posizione di staff alle dipendenze del Sindaco non è in contrasto con l’art. 9 della Legge n. 65/1986; di contro, sarebbe illegittimo un provvedimento che ponesse il comandante della Polizia Municipale alle dipendenze di un funzionario del Comune ovvero interponesse una figura di raccordo tra il comandante della Polizia Locale e il Sindaco, in quanto equivarrebbe a trasferire a tale figura di raccordo funzioni di governo che per legge competono al Sindaco (TAR Sicilia, Catania, sez. II, sent. 8 novembre 2013, n. 2709; TAR Puglia, Bari, sez. III, sent. 9 luglio 2011, n. 1053).