FCDE: accantonamento prudenziale e indice della capacità di riscossione dell’ente

Come è noto, la funzione del FCDE è quella prevedere un accantonamento di carattere prudenziale, a garanzia degli equilibri di bilancio, volto a sterilizzare una quota di risorse di cui non è sufficientemente certa l’esazione al fine di impedire che vengano utilizzate per finanziare nuova spesa. Proprio in quest’ottica, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al paragrafo 3.3, dispone che, fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulti adeguato, non è possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione.

Al contempo, come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Abruzzo, nella delib. n. 91/2024/PRSE, depositata lo scorso 26 marzo 2024, tale fondo è anche indice della capacità di riscossione degli enti, in quanto la sua consistenza risulta inversamente correlata alle difficoltà di incassare le entrate accertate ed esigibili. Inserito nella logica del principio contabile generale di prudenza, rappresenta un importante presidio agli equilibri di bilancio, i cui parametri di riferimento si rinvengono nella capacità di realizzazione delle entrate e nella connessa gestione dei residui attivi, espressione della consistenza dei crediti vantati dagli enti.

A ciò si aggiunge che, osservando il fenomeno da un diverso angolo visuale, gli accantonamenti al FCDE conseguenti a criticità legate alla riscossione non possono essere considerati risolutivi in un’ottica di lungo periodo entro la quale l’ente deve, senza indugio, provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l’effettiva realizzazione delle entrate in misura tale da permettere una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie politiche atte a soddisfare i bisogni della collettività.

In difetto di ciò, lo scenario prospettico prevede che il FCDE cresca a dismisura, generando disequilibri strutturali, paralizzando la capacità di spesa e la capacità amministrativa e segnando in modo irrimediabile le sorti dell’ente. In quest’ottica, dunque, emerge un ulteriore fattore che milita per l’assoluta centralità, che riveste la capacità degli enti locali di garantire un’efficace capacità di riscossione delle entrate.

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