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Inammissibile l’ottemperanza relativa ad un credito sorto prima del dissesto

È inammissibile il ricorso per l’ottemperanza al pagamento delle spese legali a favore degli avvocati della controparte del Comune soccombente se tale credito è sorto prima della dichiarazione di dissesto ed è stato già inserito nella massa passiva dell’OSL: è quanto ribadito dal TAR Campania, Napoli, sez. VIII, nella sent. 18 marzo 2024, n. 1789.

La giurisprudenza in subiecta materia deve ritenersi consolidata sui principi che di seguito si espongono:

  • la disposizione di cui all’art. 248 (“Conseguenze della dichiarazione di dissesto”) del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), comma 2, esclude qualsivoglia possibilità di pagamento di debiti pregressi, se non per il tramite della procedura rimessa all’organo straordinario di liquidazione di cui agli artt. 252 e seg. del medesimo TUEL;
  • il divieto di azioni esecutive individuali nei confronti del Comune in stato di dissesto va esteso a tutte le azioni aventi il medesimo contenuto, tra le quali il giudizio di ottemperanza rivolto all’esecuzione di una sentenza, o atto equiparato, del giudice ordinario di condanna al pagamento di una somma di denaro (cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 19 settembre 2012, n. 226; sez. V, sent. 30 giugno 2017, n. 3184 e sent. 27 giugno 2018, n. 3949; Adunanza Plenaria, sent. n. 4/1998, nella quale, in riferimento alla previgente disciplina sullo stato di dissesto dei Comuni sul punto coincidente con quella introdotta dall’art. 248 del TUEL, è precisato che “quando una norma … non consente al creditore dell’Amministrazione di agire in sede giurisdizionale con le “azioni esecutive” (in quanto la sua soddisfazione deve aver luogo nell’ambito di una procedura amministrativa concorsuale), non si può ritenere ammissibile il giudizio di ottemperanza”);
  • il giudizio di ottemperanza nei confronti degli enti dissestati è ammissibile solo quando il giudicato da ottemperare necessita di ulteriore attività giurisdizionale a carattere cognitivo (in genere, ai fini della determinazione del quantum da inserire nella massa passiva formata dall’organo straordinario di liquidazione), non anche quando l’importo dovuto dall’amministrazione sia stato definitivamente quantificato e non occorre altra attività che quella del materiale adempimento, che deve avvenire nella sede propria della procedura concorsuale;
  • la dichiarazione di dissesto di un ente locale preclude le azioni esecutive e assoggetta a procedura liquidatoria tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti intervenuti prima della dichiarazione di dissesto, anche se tali obbligazioni siano state liquidate in via definitiva solo successivamente (C.G.A.R.S., sent. 9 luglio 2018, n. 382); se ne ricava che il divieto di azioni esecutive individuali, e l’estinzione dei giudizi promossi riguarda anche i giudizi di esecuzione di giudicati che si siano formati successivamente alla dichiarazione di dissesto, ma per fatti o atti anteriori alla dichiarazione medesima (ex multis: C.G.A.R.S. sent. n. 590/2018).