Calcolo del FCDE ed entrate accertate per cassa: il warning della Corte dei conti

Come è noto, in materia di calcolo del FCDE, i principi contabili applicati (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2, paragrafo n. 3.3. ed esempio n. 5) adottano un approccio di tipo “storico” e a carattere “retrospettivo” per l’analisi del rischio sull’incertezza della riscossione integrale del credito, anche se formatosi nel corso dell’esercizio, essenzialmente basato sulla capacità di riscossione riscontrata nel corso dell’ultimo quinquennio, con espressa esclusione in riferimento a casi tipizzati in cui vi è una presunzione della carenza di alea (crediti da altre amministrazioni pubbliche; crediti assistiti da fidejussione; entrate tributarie accertate per cassa; entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all’ente beneficiario finale) e con possibilità di limitazione della valutazione del rischio agli ultimi tre esercizi qualora sia stato formalmente attivato un processo di accelerazione della capacità di riscossione.

Tanto premesso, come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Sicilia, nella delib. n. 78/2024 dello scorso 19 marzo, l’accertamento per cassa si caratterizza per la coincidenza tra il momento della registrazione dell’entrata nelle scritture contabili – l’accertamento – e l’acquisizione effettiva del flusso finanziario – la riscossione –, con la conseguenza che tale concomitanza temporale elide, di per sé, il rischio dell’effetto espansivo della capacità di spesa dell’ente attraverso coperture di bilancio prive del requisito della certezza. Conseguentemente, non è possibile considerare accertate per cassa (e, quindi, escludibili dal calcolo del FCDE) quelle entrate (nel caso specifico, sanzioni amministrative) per le quali il Comune ha dapprima registrato gli iniziali accertamenti nell’anno di competenza e, successivamente, ha rilevato i correlati residui attivi al momento della chiusura delle scritture contabili, il cui valore è stato riportato negli esercizi a seguire in ragione dell’assenza di riscossione.

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