Il mancato accantonamento del FGDC non è giustificato dal ritardo nell’approvazione del bilancio

Dinanzi all’omesso accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), è “priva di pregio” la giustificazione fornita dall’organo di revisione, secondo cui la mancata approvazione del bilancio di previsione avrebbe determinato l’impossibilità del suddetto accantonamento: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. contr. per la Regione Siciliana, nella delib. n. 78/2024 dello scorso 19 marzo.

Ed infatti, l’art. 1, comma 862, lett. a), della Legge n. 145/2018, dispone che “le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali per un importo pari: a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente […]”.

La disposizione in questione prevede espressamente che l’Ente provveda allo stanziamento del fondo anche nel corso della gestione provvisoria o dell’esercizio provvisorio, circostanze che – di per sé – presuppongono la non approvazione del bilancio di previsione nei termini. Pare ovvio che, comunque, al fine di rispettare un adempimento inderogabile di legge, l’Ente avrebbe ben potuto provvedere all’accantonamento in sede di consuntivo.

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