L’omessa contabilizzazione del FPV è contraria al principio della competenza finanziaria
L’omessa contabilizzazione del FPV deve ritenersi contraria al principio della competenza finanziaria, secondo il quale le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Abruzzo, nella delib. n. 84/2024, depositata lo scorso 15 marzo.
Nel caso specifico, i giudici hanno stigmatizzato la mancata contabilizzazione del FPV (sia di parte corrente sia di parte capitale) e non ritenuto pertinente la giustificazione fornita dal revisore per l’omissione in discorso, secondo cui “l’Ente non ha previsto il FPV in quanto gli impegni reimputati agli esercizi successivi sono finanziati da accertamenti e non alimentano il FPV”: come indicato ella deliberazione, “il finanziamento degli impegni tramite accertamenti […] non esime l’Ente dalla formazione del FPV, risolvendosi in un mero implicito riferimento alle regole dell’impegno di spesa finalizzate al rispetto della concreta disponibilità finanziaria”.
La Corte ha richiamato l’attenzione del Comune:
- sul disposto dell’art. 188, comma 1, del TUEL, secondo il quale “il risultato contabile di amministrazione è accertato con l’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio”;
- su quanto previsto dal principio contabile di cui al par. 5.4 dell’All. 4/2 al d. lgs. n. 118/2011, secondo cui “Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all’allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Nel caso di entrate del titolo quinto destinate al finanziamento di spese imputate al titolo terzo, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria è istituito il fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie. […] l’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell’esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell’esercizio precedente.”