1

L’importanza dei vincoli ai fini della corretta quantificazione del fondo cassa finale

È fondamentale la corretta apposizione dei vincoli di cassa ai fini della corretta quantificazione del fondo cassa finale e della determinazione del risultato di amministrazione: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Marche, nella delib. n. 19/2024/PRSE, depositata lo scorso 14 marzo.

In questo ambito:

  • l’art. 180, comma 3, del UEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) prescrive, alla lett. d), che l’ordinativo di incasso riporti “gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti”;
  • il successivo art. 185, comma 2, impone, alla lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino “il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti”.

Ne consegue che l’Ente deve essere in grado di conoscere la consistenza della propria cassa vincolata in via autonoma e in modo costante, anche per essere nelle condizioni di effettuare la riconciliazione con il conto del tesoriere (sez. reg. di contr. Piemonte, delib. n. 114/2021/SRCPIE/PRSE).

I giudici hanno anche rimarcato l’importanza, ai fini dell’attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione, in quanto “la mancata corretta apposizione dei vincoli sulle giacenze di cassa costituisce un comportamento contrario alla sana gestione e determina una non corretta quantificazione del fondo cassa che condiziona in concreto, ai sensi dell’art. 186 del Tuel, la genuina determinazione del risultato di amministrazione” (sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, delib. n. 94/2020/REF).

La recente giurisprudenza contabile ha avuto modo di sottolineare come “il riconoscimento del vincolo di cassa si renda funzionale a corroborare la effettiva attuazione delle finalità perseguite dalle norme e fatte proprie dagli enti locali, in quanto assicura la disponibilità delle necessarie risorse per far fronte prontamente agli interventi programmati” (Sezione delle Autonomie, delib. n. 17/2023/QMIG).

L’esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione (impressa dalla legge o dalla volontà di terzi finanziatori) traspare chiaramente nell’art. 195 del TUEL che, nell’ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone, tuttavia, vari limiti, quantitativi e procedimentali, nonché, la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria (cfr. Sezione delle Autonomie, delib. n. 31/2015/INPR; sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, delib. n. 108/2020/PRSP; sez. reg. di contr. Veneto, delib. n. 157/2020/PRSE).

Per completezza, si rappresenta, infine, che analoghi obblighi di separata contabilizzazione delle entrate vincolate sono, altresì, previsti a carico dell’istituto tesoriere (cfr., art. 209, comma 3-bis, del TUEL).