Regolamento spese rappresentanza e principi giurisprudenziali in materia: il warning della Corte dei conti

Il regolamento delle spese di rappresentanza deve conformarsi ai principi giurisprudenziali in materia: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Lombardia, nella delib. n. 64/2024/VSG, depositata lo scorso 11 marzo, raccomandando all’ente locale di valutare in autotutela la legittimità del proprio regolamento e di procedere alla relativa revisione.

Nel mirino dei giudici, in particolare, sono finite le seguenti previsioni, inserite in un articolo del regolamento, rubricato “Specificazione delle spese di rappresentanza”:

– “b) offerta di generi di conforto (caffé, aperitivi, bibite, ecc.) e colazioni di lavoro, giustificate con motivazioni di interesse pubblico a ospiti ricevuti dai soggetti indicati al precedente art. 3, a persone o Autorità di cui alla precedente lettera a)”;

– “c) colazioni di lavoro (consumazioni) durante riunioni, prolungate oltre le 6 (sei) ore degli organi dell’Ente con ospiti che rivestono le qualifiche dei precedenti punti. Ad essi sono equiparati gli accompagnatori che abbiano almeno la qualifica di funzionari direttivi e gli autisti di rappresentanza”.

Come evidenziato dalla Corte, le erogazioni di spesa, sostenute per ristorazione, per consumazioni al bar e per pasti propri e di terzi, anche soggettivamente qualificati come esponenti di altri enti o istituzioni, non rientrano in alcun modo nelle spese rimborsabili a titolo di “rappresentanza” a meno che non sia connessa o inerente ad un incontro istituzionale, debitamente documentato, avente risonanza e importanza pubblica, tale per cui la spesa stessa è idonea ad accrescere il prestigio dell’ente e non si traduce in un mero ed esclusivo beneficio per gli intervenuti (cfr. sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 98/2014/IADC).

Parimenti, è stata ritenuta non legittima la previsione secondo cui rientravano nelle spese in commento gli “atti di onoranza (omaggi floreali, necrologi, ecc.) in occasione di decesso o di partecipazione a lutti di personalità estranee all’Ente o di componenti degli organi comunali o di dipendenti dell’Ente e loro parenti, ex Amministratori ed ex dipendenti”. Ed infatti, secondo consolidato orientamento, le spese menzionate sopra “non possano essere legittimamente considerate di rappresentanza, nei casi in cui siano effettuate in favore di dipendenti, ex dipendenti o ex amministratori dell’Ente locale, o delle loro famiglie in quanto questa ultima circostanza impedirebbe di considerarle come finalizzate a promuovere l’immagine dell’Ente” (sez. reg. di contr. Marche, delib. n. 40/2015/VSG). A ciò si aggiunga che, ove sostenute, le predette spese determinano altresì un danno all’erario, poiché i destinatari delle stesse non sono esterni all’ente (sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, delib. n. 59/2015/PAR).

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