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Appalti: la nozione di “due consecutivi affidamenti” ai fini dell’operatività del principio di rotazione

Come è noto, l’art. 49 del nuovo Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 36/2023) dispone che gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono nel rispetto del principio di rotazione, specificando nel comma 2 che, in applicazione del citato principio, “è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi”.

Secondo il TAR Sicilia, Catania, sez. I, sent. 19 marzo 2024, n. 1099, i “due consecutivi affidamenti” fanno riferimento a quello da aggiudicare e a quello “immediatamente precedente”, con la conseguenza che la disposizione vieta il secondo consecutivo affidamento (avente ad oggetto la stessa categorie di opere ovvero lo stesso settore merceologico o di servizi).

La disposizione si pone in linea di continuità con la precedente regolamentazione di cui alle linee guida ANAC n. 4 che, al punto 3.6, faceva espresso riferimento all’affidamento “precedente” e a quello “attuale”. Peraltro, in tal caso, la norma avrebbe utilizzato il termine “abbiano avuto”, piuttosto che “abbiano”, tempo presente che “attualizza” la sequenza temporale al momento immediatamente precedente.