Come evidenziato dal Consiglio di Stato, sez. IV, nella sent. 1° marzo 2024, n. 2042, è ammissibile il c.d. soccorso istruttorio processuale quando il giudice verifica che la stazione appaltante non è intervenuta in soccorso del concorrente, come sarebbe stata tenuta, ed esercita i poteri istruttori per accertare, nel corso del processo, ciò che avrebbe dovuto essere accertato dall’amministrazione, durante il procedimento (nel caso specifico, il soccorso riguardava la documentazione attestante il reddito quinquennale posseduto).
La giurisprudenza amministrativa ritiene che siffatta verifica non violi il principio di par condicio tra i concorrenti, in quanto l’istituto “mira ad attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, riparando una incompletezza o irregolarità che la stazione appaltante, se avesse tempestivamente rilevato, avrebbe dovuto comunicare alla concorrente, attivando l’obbligatorio procedimento del soccorso istruttorio” (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 2 marzo 2017, n. 975; sez. V, sent. 16 agosto 2022, n. 7145; sent. 14 marzo 2019, n. 1690; sent. 8 giugno 2018, n. 3483; sent. 10 aprile 2018, n. 2180; sent 11 dicembre 2017, n. 5826).
L’istituto è finalizzato a supplire “a carenze di natura formale…” (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 5 aprile 2019, n. 2242) o a “inesattezze documentali frutto di meri errori ovvero di imprecisioni imputabili alla formulazione degli atti di gara” (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 27 marzo 2020, n. 2146), in modo da evitare di pregiudicare l’operatore “impreciso” ma “affidabile”, mentre non può costituire “una sorta di impropria rimessione in termini per la produzione di documenti tecnici di carattere nuovo e diverso rispetto a quelli prodotti in gara” (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 19 agosto 2020, n. 5144; sez. V, sent. 13 maggio 2019, n. 1030; sent. 16 agosto 2022, n. 7145).