L’anticipazione di tesoreria è utilizzabile unicamente per superare crisi di liquidità temporanee
L’anticipazione di tesoreria è un istituto di carattere eccezionale, utilizzabile unicamente per il superamento di crisi di liquidità temporanee e non convertibile in strumento ordinario e fisiologico di gestione per il pagamento delle spese: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Veneto, nella delib. n. 129/2024/PRSP, depositata lo scorso 6 marzo.
Si tratta di un istituto caratterizzato da causa giuridica in cui si combinano la funzione di finanziamento con quella di razionalizzazione dello sfasamento temporale tra flussi di spesa e di entrata, attraverso un rapporto di finanziamento a breve tra ente pubblico e tesoriere: perciò, le anticipazioni di cassa eccedenti i limiti funzionali e quantitativi costituiscono indebitamento e non possono essere assunte come mezzo di copertura surrettizia (Corte Cost., sent. 188/2014).
L’assenza di temporaneità del deficit di cassa, oltre a violare il principio di sana gestione finanziaria e a costituire indice dell’esistenza di squilibri di bilancio (anche in presenza di residui attivi insussistenti o di dubbia esigibilità) (Corte conti, Sez. controllo Emilia-Romagna, Del.63/2019 PRSP) è sintomo di possibile violazione della regola costituzionale di destinazione dell’indebitamento alle spese di investimento (art. 119, comma 6, Cost.).
I giudici contabili veneti hanno evidenziato l’esigenza di uno scrupoloso perseverare, sia nella riscossione delle entrate, sia nel contenimento e razionalizzazione della spesa, anche attraverso l’attivazione di un cronoprogramma annuale di rientro dal deficit di cassa (cfr., in generale, Corte dei conti, delib. 19/SEZAUT/QMIG/14 luglio 2014), preordinato ad annualmente compulsare i miglioramenti stimati, nei suddetti termini di riduzione della spesa ed implementazione delle entrate, nonché’ ad azionare in generale i più appropriati interventi correttivi delle deviazioni dell’azione contabile.