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Tardiva trasmissione dei dati alla BDAP: il warning della Corte dei conti

L’art. 13, comma 1, della Legge n. 196/2009 stabilisce che, per assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria, istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli inerenti alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all’attuazione della stessa legge.

Il predetto Ministero, con proprio Decreto in data 12 maggio 2016, ha previsto, agli articoli 1, 2 e 3, i seguenti atti da trasmettere tassativamente alla BDAP:

  • il bilancio di previsione e le relative variazioni,
  • il rendiconto della gestione,
  • il bilancio consolidato, compresi tutti gli allegati,
  • il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio,
  • i dati di previsione e di rendiconto secondo la struttura del piano dei conti integrato.

Ai successivi artt. 4 e 5, lo stesso Decreto Ministeriale precisa le modalità ed i tempi della trasmissione; in particolare il comma 1 dell’art. 4, lettera b), prevede, relativamente ai tempi, che la trasmissione debba essere effettuata, per i dati di cui all’art. 1 comma 1, lettera b), entro 30 giorni dall’approvazione del rendiconto della gestione a decorrere da quello relativo all’esercizio 2016.

Come ribadito recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 18/2024/PRSE, depositata lo scorso 6 marzo, la tempestiva trasmissione dei dati alla BDAP sia fondamentale non solo per garantire un efficace controllo dell’andamento della finanza pubblica, ma anche per dare attuazione al federalismo fiscale, evitando al contempo le sanzioni previste, sottospecie di divieto temporaneo delle assunzioni, ai sensi dell’art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016, a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del suddetto divieto.

D’altra parte, la trasmissione dei dati alla BDAP è “funzionale a tutte le attività di controllo della Corte che necessitano della conoscenza di dati analitici di rendiconto contenuti nel Piano dei conti integrato” (Sez. Aut., delib. n. 10/2018/INPR).