Come ribadito recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Abruzzo, nella delib. n. 75/2024/PRSE, depositata lo scorso 5 marzo, in merito al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva (art. 194, comma 1, lett. a), del TUEL), l’imperatività del provvedimento giurisdizionale esecutivo comprime la discrezionalità del Consiglio circa il riconoscimento del debito, che quindi, matura con la pubblicazione della sentenza (Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, sent. n. 12/2007/QM; sez. reg. di contr. Liguria, delib. n. 25/2021/PRSP).
Tuttavia, nonostante si tratti di una decisione “vincolata” – posto che la legittimità del debito è stata già accertata in sede giurisdizionale – la stessa riveste nondimeno un valore fondamentale, che è quello di includere nel sistema di bilancio una posta passiva maturata al suo esterno e di accertarne le cause, assieme alle eventuali e connesse responsabilità (sez. reg. di contr. Puglia, delib. n. 29/2018/PAR).
L’importanza di una tempestiva delibera consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive è stata, da ultimo, evidenziata dalla Sezione delle Autonomie (delib. n. 27/SEZAUT/2019/QMIG), che ne ha affermato la necessità, non potendo l’ente procedere all’immediato pagamento di tali debiti differendo ad un momento successivo il riconoscimento. Ciò posto, nel caso di sentenza esecutiva, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l’ente a causa del mancato pagamento nei termini previsti del titolo esecutivo, la convocazione del Consiglio per l’adozione delle misure di copertura, e di eventuale riequilibrio, deve essere disposta immediatamente, e, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge (sez. reg. di contr. Liguria, delib. n. 109/2016/PRSP).