Ottemperanza dell’onorario richiesta da uno solo dei legali distrattari: il Comune deve pagare pro quota
Per consolidata giurisprudenza, in presenza di più difensori per una stessa parte, vige il principio dell’assenza di solidarietà attiva per quanto riguarda le spese, gli onorari e i diritti di avvocati e procuratori, in quanto ogni difensore ha un diritto autonomo al compenso in relazione all’attività svolta (TAR Campania, Napoli, sez. VII, sent. 8 febbraio 2023, n. 902; Cass., sez. II, sent. 11 giugno 1994, n. 5705).
In applicazione di tale principio, il TAR Calabria, Catanzaro, nella sent. 26 febbraio 2024, n. 288, ha affermato che l’avvocato che chiede l’ottemperanza al pagamento del proprio compenso nei confronti del Comune soccombente non può agire per l’intera somma ma solo per la sua parte, ovvero, in assenza di quantificazione specifica da parte del giudice che ha emesso il provvedimento, per la metà delle spese, delle competenze e degli onorari liquidati nella sentenza oggetto di ottemperanza (in argomento v. anche TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 26 aprile 2011, n. 2289).
I giudici hanno anche riconosciuto il rimborso della metà del contributo unificato (C.U.) e gli interessi legali sulla quota dovuta a titolo di spese processuali, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza (sul punto, il Consiglio di Stato, sez. IV, con la sent. 19 maggio 1997, n. 539, ha affermato che “Sussiste il diritto del ricorrente, in sede di giudizio di ottemperanza, a veder riconosciuti in suo favore gli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di spese processuali, in quanto tale somma, indipendentemente dalla messa in mora, produce interessi dal momento della pubblicazione della sentenza esecutiva con cui si condanna la parte soccombente”).