L’assenza di un adeguato sistema di contabilità analitica idoneo a tracciare, per cassa e per competenza, il sistema di vincoli sulle risorse finanziarie integra una grave irregolarità contabile: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Campania, nella delib. n. 30/2024/PRSP, depositata lo scorso 4 marzo.
Detta circostanza vìola l’obbligo degli enti territoriali di garantire, l’adempimento di due distinti ma connessi obblighi di “facere”:
- destinare la risorsa vincolata, accertata ed incassata alla finalità specifica, indicata dalla legge;
- vincolare le economie delle predette risorse alla copertura della futura e specifica spesa programmata.
Infatti, il vincolo si imprime sia sulla competenza che sulla cassa: per tale motivo, nel caso di impiego di somme già incassate per altre finalità, sussiste l’obbligo di ripristinare anche per cassa, la provvista, a garanzia della sostenibilità e regolarità dei correlati pagamenti (art. 195 del TUEL).
Invero, il predetto obbligo sussiste solo nel caso di vincoli di destinazione “specifici” (v. sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 281/2012/PRSE e delib. n. 314/2013/PRSE; Sez. Autonomie, delib. n. 17/2023/QMIG e delib. n. 31/2015/INPR), in quanto il ripristino delle risorse per cassa è correlato alla necessità di garantire effettività alla regola aurea ex comma 6 dell’art. 119 Cost. e la sostenibilità delle spese aventi specifica destinazione, ex art. 97, comma 1, Cost. (v. sez. reg. di contr. Lazio, delib. n. 60/2021/PRSP).