Accesso presentato dal difensore del richiedente senza allegazione della procura: i paletti della giurisprudenza

Per consolidata giurisprudenza, allorché l’istanza di accesso documentale sia inoltrata dal difensore o comunque da un soggetto diverso dall’interessato (e ovviamente non sia sottoscritta anche da quest’ultimo), è onere del presentatore dimostrare il proprio potere rappresentativo allegando all’istanza copia della delega o procura: è quanto evidenziato dal TAR Calabria, Reggio Calabria, nella sent. 13 febbraio 2024, n. 137.

In ogni caso, secondo la giurisprudenza (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 20 aprile 2022, n. 2696), l’amministrazione rimasta silente a fronte di una istanza di accesso non può, in giudizio, difendere il proprio operato eccependo la mancata allegazione alla istanza della procura (o mandato). Più in generale la mancanza di allegazione della procura (o mandato) non esclude l’obbligo dell’amministrazione di dare riscontro alla istanza di accesso, eventualmente previa regolarizzazione (cioè, dopo aver preventivamente richiesto al presentatore dell’istanza agente quale rappresentante di altro soggetto – nel caso di dubbio in ordine alla effettiva esistenza del potere rappresentativo – di dare giustificazione di quest’ultimo).

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