La funzione del fondo “rischi” è quella di prevenire il periculum della manifestazione di debiti fuori bilancio, volgendo una particolare attenzione alla genesi contenziosa di tali passività; fondamentale, in tal senso, è il ruolo dell’organo di revisione (cfr. § 5.2, lett. h) del principio contabile 4/2 del D.lgs. 118/11), tenuto a verificare la congruità degli accantonamenti.
Come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Campania, nella delib. n. 30/2024/PRSP, depositata lo scorso 4 marzo, tale verifica deve essere espressa e puntuale non potendosi, in alcun modo, ritenersi assorbita nell’emissione della relazione sul rendiconto.
Giova ricordare, al riguardo, come il Legislatore dell’armonizzazione, in considerazione della funzione tutoria per l’equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.) degli accantonamenti, ha avvertito la necessità di onerare, espressamente, l’organo di revisione di tale puntuale attività.
Secondo i giudici, il mero “accantonamento” al fondo contenzioso non può di per sé costituire la copertura di bilancio a una passività. Tale accantonamento, invero, agisce solo “a competenza”, nel senso che svolge la funzione di dare evidenza contabile alla latente passività, nel risultato di amministrazione, come componente negativa, al fine di non fornire all’Ente una illegittima capacità di spesa che, in realtà, risulta, invece, priva di effettiva copertura.
Dunque, sul mero accantonamento al Fondo contenzioso non è possibile impegnare e pagare qualsivoglia spesa (cfr. al riguardo, art. 167, comma 3, TUEL); al contrario, il Comune è tenuto ad effettuare una variazione di bilancio per fornire la capienza finanziaria necessaria ai programmi interessati dalla spesa sopravvenuta, previo riconoscimento della stessa (cfr., al riguardo, artt. 176, 175 e 194 Tuel).