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La competenza della commissione è riferita ad aree tematiche omogenee e non allo specifico oggetto della gara

Per giurisprudenza pacifica, la competenza e l’esperienza richieste alla Commissione giudicatrice, nel complesso dei suoi componenti, va intesa come riferita ad aree tematiche omogenee e non allo specifico oggetto del contratto messo a gara: è quanto affermato dal TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, nella sent. 24 febbraio 2024, n. 139.

Di conseguenza, è stata riconosciuta competente la commissione nominata per la concessione di un impianto sportivo i cui componenti erano:

  • il dirigente del Servizio Turismo del Comune, al quale fa capo l’Ufficio Sport, ovverosia quello che si occupava della gestione degli impianti sportivi attraverso convenzioni con soggetti terzi; detta figura, che rivestiva la qualità di Presidente, aveva svolto l’incarico di commissario e di RUP in una pluralità di procedure di evidenza pubblica;
  • un funzionario comunale con esperienza pregressa amministrativa in materia di impianti sportivi;
  • un istruttore direttivo tecnico dell’ufficio Edilizia scolastica ed Impianti sportivi, ove esercitava specifiche mansioni inerenti alla gestione degli impianti sportivi, già membro di varie commissioni di gara.