Escluso il controllo a campione per la quantificazione dei fondi contenzioso e rischi futuri

La quantificazione dei fondi contenzioso e rischi futuri esige un controllo minuzioso e puntuale delle singole poste e partite, con una approfondita verifica, per la quale occorre procedere quanto meno annualmente alla stima del rischio di soccombenza e alla verifica del loro andamento, con la conseguenza che è da escludere un controllo a campione: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Regione Siciliana, nella delib. n. 42/2024/PRSP, depositata lo scorso 1° marzo (in termini, cfr. sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, delib. n. 161/2023/VSG).

Difatti, la norma pone direttamente in capo al revisore un obbligo di provvedere perentorio, affinchè la verifica di congruità sia svolta dallo stesso senza che sia necessaria un’espressa richiesta in tal senso dell’Ente, evitando così una determinazione del fondo stesso in maniera forfettaria (sez. reg. di contr. Regione Siciliana, delib. n. 48/2022).

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