Appalti: attivabile il soccorso istruttorio dinanzi alla mancata allegazione delle referenze bancarie
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, le referenze bancarie, indipendentemente dal fatto che la loro allegazione fosse o meno specificamente richiesta dalla lex specialis di gara, non vengono ad integrare un elemento formale della domanda, bensì costituiscono soltanto documenti atti a comprovare la sussistenza dei requisiti sostanziali richiesti per la partecipazione (eventualmente dichiarati in sede di domanda), per cui la loro allegazione ben può essere richiesta in sede di soccorso istruttorio (TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 25 febbraio 2019, n. 1046; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 17 marzo 2022, n. 1936).
In applicazione di tale principio, il TAR Calabria, Reggio Calabria, nella sent. 2 febbraio 2024, n. 87, ha ritenuto corretto l’operato della stazione appaltante che, dinanzi alla mancanza di dette referenze, aveva attivato il soccorso istruttorio, con consegna, da parte del concorrente, delle referenze con data di rilascio antecedente il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.