È legittima la richiesta di accesso documentale difensivo, ex Legge n. 241/1990, avanzata dall’affidatario di un servizio reso al Comune ed avente ad oggetto il contratto, la documentazione contabile degli stati avanzamento lavori ed i relativi certificati di pagamento, da utilizzare nel giudizio in essere verso l’ente locale inadempiente rispetto al pagamento di alcune fatture: è quanto evidenziato dal TAR Campania, Napoli, sez. VIII, nella sent. 20 febbraio 2024, n. 1180.
Secondo i giudici, nell’ambito del giudizio sull’accesso documentale difensivo, nelle procedure di gara pubbliche, non è necessaria una specifica indagine in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti l’accesso, in quanto la sussistenza dei presupposti legittimanti l’accesso in capo al concorrente è già stata valutata positivamente, a priori, dall’ordinamento (TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. 25 marzo 2022, n. 3394).
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce un principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza e deve essere garantita la massima ostensione dei documenti amministrativi (TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 18 marzo 2021, n. 588; TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 15 dicembre 2020, n. 13530), salve le limitazioni giustificate dalla necessità di contemperare il suddetto interesse pubblico con altri interessi meritevoli di tutela (art. 24, commi 1, 2,3,5 e 6, della Legge n. 241/1990).