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I contenziosi in essere devono essere oggetto di ricognizione tramite specifico atto deliberativo

La situazione di contenziosi, anche potenziali, deve essere specificamente fatta oggetto di ricognizione da parte dell’Ente, da formalizzare in uno specifico atto deliberativo (nello specifico, di Giunta) e monitorata dall’Organo di revisione, sul quale incombe l’onere di attestarne la congruità: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per l’Abruzzo, nella delib. n. 42/2024/PRSE, depositata lo scorso 21 febbraio 2024 (cfr. sez. reg. di controllo per l’Emilia-Romagna, delib. n. 27/2023), stigmatizzando l’operato di un Comune che, invece, non aveva provveduto.

I giudici hanno anche ricordato che:

  • l’organo di revisione deve attuare un‘analisi puntuale dei singoli contenziosi in essere, onde produrre un’attestazione avente valore di certezza;
  • nel caso in cui l’Ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di un’obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso). In tale situazione l’Ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, in considerazione sia della tipologia di causa (civile, tributaria, del lavoro, amministrativa, urbanistica, ecc.) sia della distinzione tra le diverse passività potenziali (debiti certi, passività probabili, passività possibili, passività da eventi remoti) e dei relativi indici di rischio individuati sulla base delle differenti alee di soccombenza (cfr. punto 5.2, lettera h, del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – allegato 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011);
  • l’esigenza di certezza connaturata alla determinazione del fondo in questione è avvalorata dalla imprescindibile finalità di una corretta determinazione del risultato di amministrazione a protezione di possibili e indebite dilatazioni della quota libera ex art. 187 del TUEL (come indicato dalla Corte Costituzionale nella sent. n. 4/2020), che andrebbero a determinare spazi finanziari non veritieri.