Il credito maturato per spese legali per una controversia insorta prima della deliberazione di dissesto rientra nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione: è quanto ribadito dal TAR Campania, Napoli, sez. VIII, nella sent. 15 febbraio 2024, n. 1100, confermando un proprio orientamento (cfr. sent. 17 maggio 2022, n. 3344).
Di conseguenza, diventa inammissibile il ricorso per l’ottemperanza presentato dinanzi al giudice amministrativo; ed infatti:
- l’art. 248, comma 2, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) stabilisce che “dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione”;
- l’art. 252, comma 4, prevede che “l’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla: a) rilevazione della massa passiva; b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; c) liquidazione e pagamento della massa passiva”.
I giudici partenopei hanno ricordato, altresì, che la dichiarazione di dissesto di un ente locale preclude le azioni esecutive e assoggetta a procedura liquidatoria tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti intervenuti prima della dichiarazione di dissesto, anche se tali obbligazioni siano state liquidate in via definitiva solo successivamente, in quanto il dato rilevante è costituito dalla esistenza del credito (che fa capo alla sua fonte: cfr. art. 1173 c.c.) e non dalla sua liquidazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 9 aprile 2018, n. 2141 e sent. 21 maggio 2019, n. 2141; sez. V, sent. 17 aprile 2020 n. 2452).