Conversione Milleproroghe 2024: le principali norme di interesse per i Comuni

In attesa della definitiva approvazione della legge di conversione del c.d. Milleproroghe 2024 (DL 30 dicembre 2023, n. 215), segnaliamo le seguenti norme di interesse per i Comuni:

  • lavoratori socialmente utili (art. 1, comma 6, lett. b): fino al 30 giugno 2024 le PP.AA. utilizzatrici di lavoratori socialmente utili e/o impegnati in lavori di pubblica utilità, anche mediante collaborazioni coordinate e continuative o contratti di lavoro a tempo determinato nonché mediante altra tipologia contrattuale, di procedere all’assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti a tempo parziale, di tali lavoratori, anche in deroga alla dotazione organica in qualità di sovrannumerari nonché a tutti i vincoli finanziari in materia di assunzioni;
  • regolarizzazione delle posizioni contributive INPS (art. 1 comma 16 lett. a) e b): proroga al 31 dicembre 2024 il termine per la regolarizzazione delle posizioni contributive relative alle gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio, amministrati dall’INPS, cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle PP.AA. di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  • inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale (art. 1 bis): è consentito, in deroga al regime ordinario disciplinato dal comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs n. 39/2013, di poter conferire gli incarichi amministrativi di vertice regionale, nonché gli incarichi amministrativi di ente pubblico e privato in controllo pubblico di livello regionale, fino al 31 dicembre 2024, a coloro che nell’anno precedente siano stati componenti dei consigli dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
  • digitalizzazione dei servizi e delle attività della P.A. (art. 1 ter): proroga al 30 giugno 2024 gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP, la cui durata contrattuale non era ancora scaduta alla data del 28 febbraio 2023;
  • obbligo di gestione associata da parte dei Comuni per funzioni fondamentali (art. 2, comma 2): ci sarà tempo fino al 31.12.2024 per l’attuazione dell’obbligo, originariamente disposto dal DL n. 78/2010 (art. 14, co 31-ter), di gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
  • accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale (art. 2, comma 3): si applicheranno fino al 31.12.2024 le procedure semplificate per l’accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale disciplinate dal decreto-legge n. 104/2020 per il triennio 2020-2022;
  • sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle Polizie Municipali (art. 2, comma 4 bis): consente in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2024, a tutti i Comuni che non sono capoluoghi di provincia o con popolazione inferiore a centomila abitanti di avviare la sperimentazione dell’uso di armi ad impulsi elettrici (cd. taser) da parte delle Polizie Municipali, prescindendo dal requisito demografico attualmente richiesto dalla normativa;
  • proroga in materia di incarichi di vicesegretario comunale (art. 2, comma 5): vengono prorogate per tutto il 2024 le disposizioni di cui all’articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, che consentono, nei Comuni privi di segretario comunale titolare, di nominare il Vice segretario comunale per una durata massima di 36 mesi;
  • iscrizione del FAL per gli enti in dissesto (art. 2 comma 6): viene prorogato al 2025 l’obbligo di accantonamento del Fondo anticipazioni di liquidità;
  • rinegoziazione mutui (art. 3, comma 12 bis): anche per il 2024 saranno possibili le procedure di adesione a rinegoziazioni o sospensioni del pagamento della quota capitale dei mutui, permettendo agli enti locali di deliberare anche nel corso dell’esercizio provvisorio e attraverso delibera dell’organo esecutivo;
  • risorse svincolate (art. 3, comma 12 quater e 12 quinquies): Regioni, enti locali e loro enti strumentali possono utilizzare le quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse così svincolate in sede di approvazione del rendiconto 2023 sono utilizzate da ciascun Comune nel corso del 2024 allo scopo di: a) 1. finanziare la copertura dei maggiori costi energetici sostenuti; b). assegnare alle imprese del proprio territorio contributi per attenuare la crisi dovuta ai rincari delle fonti energetiche; c) 3. sostenere gli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione che esercitano la propria attività nei Comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica, purché registrino una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo dal primo novembre 2022 al 15 gennaio 2023 di almeno il 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. Le somme svincolate e utilizzate per le finalità sopra richiamate devono essere comunicate all’amministrazione, statale o regionale, che ha erogato le somme e alla Ragioneria generale dello Stato (per le modalità applicative della norma, cfr. decreto MEF del 27 aprile 2023, pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2023, n. 106);
  • semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC (art. 8, comma 5): sono prorogate al 30 giugno 2024 le procedure di affidamento semplificate per gli interventi finanziati con risorse del PNRR e dal Piano nazionale complementare;
  • scudo erariale (art. 8, comma 5 bis): viene esteso fino al 31 dicembre del 2024 lo “scudo erariale”, in scadenza il 30 giugno 2024, introdotto dal d.l. n. 76/2020 (c.d. “Semplificazioni”), che limita le contestazioni e la responsabilità di amministratori, dipendenti pubblici e privati per danno erariale ai soli casi di dolo, escludendo la colpa grave dei funzionari pubblici;
  • uffici giudiziari (art. 11, comma 8): estesa fino al 31 dicembre 2024 la possibilità per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal personale comunale ivi distaccato o comandato.

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