Appalti: i chiarimenti non possono introdurre modifiche alla lex specialis

I chiarimenti devono rivestire carattere di neutralità rispetto ai contenuti del bando, senza quindi introdurre alcuna modifica alla lex specialis: è quanto ribadito dal TAR Lazio, Roma, sez. II, nella sent. 9 febbraio 2024, n. 2617.

In particolare, i chiarimenti sono ammissibili se contribuiscono, con un’operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato o la ratio, ma non quando, proprio mediante l’attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione del bando un significato ed una portata diversa e maggiore rispetto a quella che risulta dal testo stesso (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 20 aprile 2015, n. 1993).

In tal senso, i chiarimenti apportati operano a beneficio di tutti e — laddove trasparenti, tempestivi, ispirati al principio del favor partecipationis e resi pubblici — non comportano, se giustificati da un’oggettiva incertezza della legge di gara, alcun pregiudizio per gli altri partecipanti (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 7 gennaio 2022, n. 64; sez. V, sent. 16 marzo 2021, n. 2260; sez. IV, sent. 15 dicembre 2020, n. 8031).

Secondo i giudici romani, dinanzi ad un disciplinare che prevedeva l’assegnazione di un punteggio sulla base dell’esame tramite prova su strada del veicolo oggetto della fornitura, doveva ritenersi inammissibile il chiarimento che, invece, affermava che il punteggio poteva essere assegnato sulla base della sola documentazione tecnica e senza la prova su strada.

 

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