Inammissibile l’ottemperanza del risarcimento il cui fatto di gestione è antecedente al dissesto
Come è noto, l’art. 252, comma 4, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) stabilisce che “l’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato”; l’art. 5, comma 2, D.L. n. 80-2004 (convertito con L. n. 140-2004) prevede che “ai fini dell’applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nella fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11, del medesimo Testo Unico”.
In applicazione alle suddette norme, il TAR Campania, Napoli, sez. VI, nella sent. 8 febbraio 2024, n. 947, ha dichiarato inammissibile l’ottemperanza di una sentenza di condanna al risarcimento di un danno da cose in custodia il cui “fatto di gestione”, da cui era originato il contenzioso, afferiva a condotte poste in essere dal Comune in data antecedente a quella della dichiarazione di dissesto.