Tardiva trasmissione dei dati alla BDAP: il warning della Corte dei conti

Come è noto, in merito alla trasmissione dei dati alla BDAP, l’art. 13, c.1, della legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n.196 stabilisce che, per assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria, istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli inerenti alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all’attuazione della stessa legge.

Il predetto Ministero, con proprio Decreto in data 12 maggio 2016, ha previsto, agli articoli 1, 2 e 3, i seguenti atti da trasmettere tassativamente alla BDAP: il bilancio di previsione e le relative variazioni, il rendiconto della gestione, il bilancio consolidato, compresi tutti gli allegati, il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, i dati di previsione e di rendiconto secondo la struttura del piano dei conti integrato.

Ai successivi artt. 4 e 5, lo stesso Decreto Ministeriale precisa le modalità ed i tempi della  trasmissione; in particolare il comma 1 dell’art. 4, lettera b) prevede, relativamente ai tempi, che la trasmissione debba essere effettuata, per i dati di cui all’art. 1 comma 1, lettera b), entro 30 giorni dall’approvazione del rendiconto della gestione a decorrere da quello relativo all’esercizio 2016.

Come ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Basilicata, nella delib. n. 7/2024/PRSE, pubblicata lo scorso 6 febbraio, la tempestiva trasmissione dei dati alla BDAP è fondamentale non solo per garantire un efficace controllo dell’andamento della finanza pubblica, ma anche per dare attuazione al federalismo fiscale, evitando al contempo le sanzioni previste.

D’altra parte, la trasmissione dei dati alla BDAP è “funzionale a tutte le attività di controllo della Corte che necessitano della conoscenza di dati analitici di rendiconto contenuti nel Piano dei conti integrato” (Sez. Aut., delib. n. 10/2018/INPR).

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