L’assenza di richieste di copertura delle perdite delle società partecipate non esime dal relativo accantonamento

Come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Basilicata, nella delib. n. 7/2024/PRSE, pubblicata lo scorso 6 febbraio, ai fini dell’accantonamento del fondo perdite società partecipate, non rileva la circostanza dell’assenza di richieste di copertura delle perdite e deve ritenersi esclusa qualsivoglia valutazione discrezionale svolta dall’Ente circa la non opportunità di procedere alla costituzione del fondo dinanzi a partecipate con esercizi in perdita.

In materia, l’art. 21, comma 1, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP – Decreto Legislativo n. 175/2016) dispone che “Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione”.

Come è noto, l’art. 21 del TUSP disciplina i rapporti finanziari tra le amministrazioni pubbliche locali e le società da essi partecipate, riprendendo, con i necessari adattamenti, il contenuto di previsioni introdotte dall’art. 1, commi 551 e segg. della Legge n. 147/2013 con lo scopo di realizzare gli obiettivi di finanza pubblica, in un’ottica di tutela dell’equilibrio di bilancio dinamico introdotto dalla modifica costituzionale del 2012, che può essere compromesso da una gestione inefficiente del patrimonio azionario pubblico.

In tale contesto, l’art. 21 rappresenta un tassello del più complessivo progetto di razionalizzazione e responsabilizzazione dell’ente locale partecipante; se, infatti, nelle ipotesi di mal funzionamento più gravi gli artt. 20 e 24 del TUSP impongono all’amministrazione la dismissione della società in perdita, diversamente, quando la società partecipata, benché idonea a superare il test di efficienza di cui all’art. 20, presenti perdite di esercizio non immediatamente ripianate, sorgono in capo all’amministrazione pubblica socia precisi obblighi di accantonamento di somme a bilancio, da effettuare nell’anno successivo a quello di esercizio nel quale la perdita viene accertata, ed il cui importo deve essere parametrato al risultato negativo non ripianato secondo specifiche modalità.

In questo modo viene creata una relazione diretta tra le perdite registrate dagli organismi partecipati e la consequenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibile per gli enti proprietari a preventivo; l’accantonamento della somma determina il consolidamento indiretto del risultato negativo della società partecipata nel bilancio della partecipante, con l’effetto di salvaguardare gli equilibri finanziari presenti e futuri dell’ente locale e di responsabilizzarli verso la sana gestione degli organismi partecipati.

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