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I singoli residenti non possono impugnare la delibera di approvazione del bilancio di previsione

Dalla natura di atto programmatico di gestione discende che l’adozione della deliberazione di approvazione del bilancio previsionale non è idonea ad arrecare un diretto pregiudizio ai cittadini residenti aventi diritto di voto e, conseguentemente, questi ultimi non possono adire il giudice amministrativo per chiederne l’annullamento per pretese illegittimità (nello specifico, parere reso dal revisore già cessato dall’incarico): è quanto affermato dal TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. I, nella sent. 6 febbraio 2024, n. 73.

La legittimazione dei cittadini residenti ad impugnare la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio previsionale dell’ente non rientra inoltre nella eccezionale fattispecie sostitutiva di azione popolare, di cui all’art. 9 del TUEL (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267), in base al quale “Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune”, al fine di sopperire all’inerzia dello stesso: l’esercizio di tale azione sostitutiva deve, infatti, ritenersi precluso ove il comune abbia espresso la propria volontà attraverso l’emanazione di una deliberazione.

Non è dunque configurabile la legittimazione dei cittadini residenti, aventi diritto di voto, ad impugnare la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione, legittimazione che sussiste solo in capo ai consiglieri comunali che facciano valere una lesione delle prerogative del proprio ufficio.

Conseguentemente, i giudici aquilani hanno dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione attiva.