Rendicontazione proventi delle violazioni del Codice della strada: le istruzioni operative

L’art. 142, comma 12 quater, del Codice della strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285) prevede l’obbligo per ciascun ente locale (comuni, unioni di comuni province e città Metropolitane) di rendicontare, entro il termine del 31 maggio di ciascun anno, i proventi relativi alle violazioni del Codice della strada dell’esercizio precedente.

Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Interno del 30 dicembre 2019, sono state impartite disposizioni di dettaglio sul predetto obbligo di rendicontazione e sulle modalità di accesso alla procedura informatica per la trasmissione dei dati.

Come ricordato recentemente dal DAIT con la circ. n. 11/2024, pubblicata lo scorso 6 febbraio, la certificazione andrà trasmessa a partire dal 1° marzo 2024 ed entro le ore 23:59 del 31 maggio 2024.

Sul sito internet della Finanza Locale, nell’area riservata del Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”) accessibile dal sito web della Direzione Centrale per la Finanza Locale all’indirizzo https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify alla quale, per altri adempimenti, gli enti locali già accedono attraverso una utenza loro assegnata, è stata aggiunta una sezione dedicata alla gestione applicativa della certificazione in argomento.

Una volta completato l’inserimento dei dati si accede ad una ulteriore schermata in cui sono riportati i dati riepilogativi e dove è possibile scaricare il file che dovrà essere sottoscritto digitalmente in modalità PKCS#7 (P7M) dal RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO e successivamente caricato sulla piattaforma TBEL.

Coloro che sono chiamati a sottoscrivere digitalmente la certificazione devono aver preventivamente censito la propria figura attraverso l’indicazione del codice fiscale nella sezione “Configurazione Ente” della ripetuta “AREA CERTIFICATI –TBEL altri certificati” del sito web della Finanza Locale. Qualora la figura risulti già censita, occorre fare attenzione a che la stessa sia associata alla medesima figura chiamata a sottoscrivere la certificazione in esame. Ad esempio, il Segretario Generale dell’ente, delegato a svolgere le funzioni di RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, dovrà nuovamente censire la propria figura con riferimento al diverso ruolo ricoperto. In assenza di tale modifica, il sistema rileverà un errore che non consentirà di completare l’operazione di trasmissione della richiesta.

Dopo l’invio della certificazione, l’ente dovrà accertare il buon fine della trasmissione della stessa. Dunque, occorre verificare che il sistema (che provvede immediatamente ad un controllo) non abbia inviato all’ente a mezzo PEC (trattasi della PEC o delle PEC indicate dall’ente nella piattaforma TBEL) la segnalazione di eventuali errori. In tal caso il sistema trasmette in modo automatico, in genere entro pochi minuti dall’invio della certificazione, una comunicazione con la specifica dell’errore rilevato o di corretta acquisizione.

È data facoltà agli enti, che avessero necessità di rettificare il dato già trasmesso, di inoltrare una nuova certificazione, dopo aver annullato la precedente certificazione, sempre telematicamente e comunque entro le ore 23:59 del 31 maggio 2024.

Per la compilazione e la trasmissione dei dati relativi ai proventi dell’anno 2023 si rimanda a quanto già precisato con le precedenti circolari F.L. n. 14 del 9 luglio 2020 e DAIT n. 21 del 20 aprile 2021, pubblicate sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale e consultabili accedendo ai seguenti link:

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/circolari/circolare-n14-del-9-luglio-2020;

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/circolari/circolare-dait-n21-del-20-aprile-2021.

Al riguardo, la citata circ. n. 11/2024 ha richiamato l’attenzione su alcune indicazioni già fornite in passato:

  • il D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 che ha apportato modifiche normative al citato art. 142, comma 12 quater, del Codice della strada, ha introdotto l’obbligo per ciascun ente locale di pubblicare la relazione sui proventi in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell’interno. A decorrere dal 1° luglio 2022, il Ministero dell’interno, entro sessanta giorni dalla ricezione, pubblica in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale le relazioni pervenute. Di conseguenza, si è reso necessario creare un collegamento informatico diretto tra la trasmissione della rendicontazione e la pubblicazione della stessa sull’apposita area del sito della Direzione Centrale per la Finanza locale al seguente indirizzo: https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/in/cod/38, che risulterà visibile a partire dal 1° marzo 2024;
  • l’obbligo di certificazione vale anche nel caso di proventi zero; in tal caso è prevista una procedura rapida e semplificata per la chiusura e l’invio della rendicontazione;
  • nel caso di Comuni appartenenti ad Unione di Comuni, ricadendo l’obbligo di rendicontazione in capo all’Unione, è prevista una procedura rapida in cui il Comune dichiarerà che i proventi saranno rendicontati dall’Unione, indicando la denominazione della medesima, mentre l’Unione, in sede di compilazione della rendicontazione indicherà per quali comuni viene resa la stessa. Analoga procedura è prevista in caso di convenzioni tra comuni per l’esercizio associato della funzione con riferimento al comune capofila. Nel caso in cui l’Unione non svolga il servizio di polizia locale in forma associata per tutti i comuni aderenti, accedendo alla procedura informatica la medesima sarà tenuta a dichiarare tale circostanza indicando gli enti associati che svolgono il servizio per proprio conto che, pertanto, saranno tenuti a rendicontare ciascuno per la propria quota parte.

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