Nel caso di procedura economicamente più vantaggiosa, è legittima la previsione della lex specialis che, a parità di punteggio, preferisce l’offerta presentata per prima: è quanto affermato dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, nella sent. 29 gennaio 2024, n. 134.
Secondo i giudici, tale clausola non è censurabile, avendo voluto privilegiare la diligenza dell’operatore economico.
La diversa regola prevista dall’art. 77 del RD n. 827/1924 secondo cui, in caso di parità, bisogna procedere all’applicazione del principio del “rilancio dell’offerta”, consentendo agli operatori economici classificatisi a pari merito di presentare offerte migliorative, sia circoscritta ai “rari casi in cui vi sia un ex aequo del prezzo offerto, nelle gare al massimo ribasso” (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 30 dicembre 2020, n. 8537), dovendosene escludere l’applicazione nelle gare il cui criterio per l’affidamento sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.