Appalti: legittima la clausola che impone l’indicazione, a pena di esclusione, del computo metrico estimativo
Secondo un orientamento consolidato (ex multis: Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 5959/2021), l’indicazione del computo metrico estimativo e dell’elenco dei prezzi unitari netti complessivi dell’opera da realizzare – ove richiesti dal disciplinare di gara a pena di esclusione ovvero di inammissibilità dell’offerta – costituisce elemento indefettibile dell’offerta medesima anche nell’ambito degli appalti a corpo, attesa la natura polifunzionale delle predette indicazioni che consentono alla stazione appaltante l’acquisizione della conoscenza immediata del valore degli interventi in specie migliorativi (con tutto ciò che ne consegue in ordine alla consapevolezza sul valore delle prestazioni), l’assunzione d’informazioni utili a fini esecutivi, l’acquisizione anticipata di elementi di valutazione della congruità dell’offerta, nonché la formulazione di un giudizio circa la serietà di quest’ultima.
In applicazione di tale principio, il TAR Puglia, Lecce, sez. II, nella sent. 22 gennaio 2024, n. 91, ha annullato l’aggiudicazione di una gara in cui l’impresa aggiudicataria non aveva fornito gli elementi espressamente richiesti a pena di inammissibilità dell’offerta economica.