Mancate verifiche trimestrali di cassa da parte del revisore: il warning della Corte dei conti

Come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per l’Emilia-Romagna, nella delib. n. 5/2024/VSG, pubblicata lo scorso 29 gennaio, le verifiche di cassa da parte del revisore, espressamente previste come obbligatorie dall’art. 223 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), rappresentano un adempimento “indefettibile” e senza possibilità di deroga, eventualmente effettuabile da remoto durante l’emergenza Covid-19.

L’inadempimento rappresenta un elemento rilevanti ai fini della responsabilità di carattere contrattuale che grava sull’organo di revisione, visto che l’art. 240 del TUEL dispone che i revisori “adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario”.

I giudici contabili hanno ricordato che il revisore assume l’obbligo della prestazione non nell’interesse esclusivo del committente (il Comune o la Provincia), ma grava su di sé obblighi e responsabilità della revisione, nell’interesse pubblico alla sana e corretta gestione dell’ente (Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 6407/2005); depone in tal senso, la disposizione dell’art. 239 del TUEL, che ne suggella l’imprescindibile rapporto di collaborazione con la Corte dei conti (Corte Cost., sent. n. 198/2012), istituendo pertanto uno stretto raccordo sul piano soggettivo tra i controlli interni e quelli esterni relativi alla gestione.

 

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