1

Appalti: possibile la rimessione in termini del concorrente per causa di forza maggiore

Come è noto, già in passato la giurisprudenza ha ammesso la possibilità che, per cause eccezionali, il concorrente venga rimesso in termini rispetto ad un determinato adempimento; ad esempio, il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 16 agosto 2021, n. 5882, ha affermato che “dai principi di leale collaborazione e di buona fede nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione deriva anche il potere dell’amministrazione di rimettere in termini il concorrente di una procedura di gara il quale, per causa di forza maggiore, sia incorso nella violazione di un termine procedurale previsto a pena di esclusione (il principio è stato applicato con riferimento al termine per comprovare il possesso dei requisiti dichiarati, ritenuto perentorio tranne che nel “caso di oggettivo impedimento alla produzione della documentazione non in disponibilità”: cfr. Cons. Stato, VI, 5 aprile 2017, n. 1589; IV, 16 febbraio 2012, n. 810; V, 13 dicembre 2010, n. 8739). Per quanto concerne la causa di forza maggiore, essa è stata individuata in un evento che non può evitarsi neanche con la maggiore diligenza possibile (cfr. Cass.,. III, 1 febbraio 2018, n. 2480; 31 ottobre 2017, n. 25837), come nel caso dell’attacco di un virus informatico che comprometta l’accesso alla posta elettronica certificata, richiedendo per la sua soluzione l’intervento di un operatore specializzato e del tempo necessario a ripristinare il sistema (cfr. Cons. St., V, 18 ottobre 2018, n. 5958)” (si veda anche TAR Sicilia, Palermo, sez. I, sent. 29 settembre 2020 n. 1964).

Applicando tali principi, il TAR Lazio, Roma, sez. IV, nella sent. 22 gennaio 2024, n. 1180, ha ritenuto corretto l’operato di una stazione appaltante che ha rimesso in termini un concorrente in ragione di un eccezionale evento meteorologico che aveva determinato la dichiarazione dello stato di emergenza e che si era verificato durante la pendenza del termine assegnato per l’integrazione documentale (nello specifico, la comunicazione della stazione appaltante contenente la richiesta di integrazione documentale risaliva al 20 luglio, il termine assegnato dalla stazione appaltante giungeva a scadenza il 26 luglio e l’evento meteo che ha provocato il blocco dei sistemi di comunicazione è intervenuto dal 24 luglio e si era protratto per alcuni giorni). Si era dinanzi, quindi, ad una causa effettivamente idonea a rendere impossibile l’adempimento della richiesta nel termine concesso.