IVA al 4% per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate all’interno delle mense universitarie
Si applica l’aliquota IVA al 4% alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate all’interno delle mense universitarie, indipendentemente dal soggetto che le eroga, considerato che l’aliquota agevolata in discorso ha natura oggettiva e dedicata (cfr. circolare n. 207 del 16 novembre 2000, punto 2.1.3) e, pertanto, ai fini della sua applicazione occorre avere riguardo alla natura propria del servizio: è quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 19/2024, pubblicata lo scorso 26 gennaio.
Come è noto, il n. 37) della Tabella A, Parte II, allegata al Decreto IVA (DPR n. 633/1972) prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% alle “somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni”. Con riferimento alle mense universitarie, la circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997, al punto 3.4, aveva già chiarito che queste sono assimilate alle mense scolastiche.
Diversamente, al servizio di bar tavola fredda, oggettivamente diverso da una mensa universitaria, è applicabile l’aliquota IVA del 10% prevista dal numero 121) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA, per le “121) somministrazioni di alimenti e bevande, anche mediante distributori automatici (…)”.