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L’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria deve avere carattere eccezionale

L’anticipazione di tesoreria è un istituto disciplinato dall’art. 222 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), che prevede che il tesoriere, su richiesta dell’ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

Come precisato nel principio 3.26 dell’allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere, ai sensi dell’articolo all’art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell’ente; esse infatti consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.

Proprio in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell’ente, le anticipazioni di tesoreria sono destinate ad essere chiuse entro l’esercizio; pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l’ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all’ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Come evidenziato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Sardegna, nella delib. n. 3/2024, depositata lo scorso 23 gennaio, l’utilizzo di questo strumento finanziario ha carattere eccezionale e avviene nei casi in cui la gestione del bilancio abbia generato, principalmente in conseguenza della mancata sincronizzazione tra flusso delle entrate e decorrenza dei pagamenti, temporanee carenze di cassa in rapporto ai pagamenti da effettuare in un dato momento. Se, viceversa, il ricorso ad anticipazioni del tesoriere è continuativo e protratto per un notevole lasso temporale, e per importi consistenti, esso rappresenta un elemento fortemente critico della gestione finanziaria (fra le tante: sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 31/2021/PRSE).