Il mancato aggiornamento dell’inventario costituisce grave irregolarità gestionale alla quale il comune deve porre rimedio in modo che in sede di approvazione del rendiconto il conto del patrimonio sia predisposto in base all’effettiva consistenza, qualitativa e quantitativa: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Sardegna, nella delib. n. 1/2024, depositata lo scorso 23 gennaio.
Invero, si tratta di una criticità che può riverberarsi sulla gestione finanziaria ed economica del comune, posto che la conoscenza dell’effettiva natura e valore dei beni rientranti nel patrimonio permette all’ente locale anche un utilizzo più razionale delle risorse ed un più redditizio impiego economico dei beni.
Ricordiamo che l’adempimento in discorso è previsto dall’art. 230, comma 7, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000, il quale dispone che “Gli enti locali provvedono annualmente all’aggiornamento degli inventari”; tale disposto normativo resta valido pur in presenza delle deroghe previste, nei vari esercizi, per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per la proroga dell’avvio della contabilità economico – patrimoniale in applicazione del principio contabile applicato (allegato 4/3 al d.lgs. n. 118 del 2011).
È appena il caso di osservare che al fine di redigere un inventario puntuale dei beni del comune è necessaria la catalogazione dei beni dell’ente, a cui deve far seguito un aggiornamento annuale della stessa, allineata alle movimentazioni finanziarie avvenute in corso d’anno.