Con un comunicato pubblicato sulla G.U. n. 12 dello scorso 16 gennaio, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legislativo n. 231/2022, come modificato dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 1 del Decreto Legislativo n. 192/2012, per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2024, il tasso da applicare nei caso di ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali è pari al 4,50%.
Dette transazioni sono “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo” (art. 2, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo n. 231/2002.
Ricordiamo che, secondo quanto previsto dal citato art. 5, il tasso di riferimento è così determinato:
- per il primo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell’anno;
- per il secondo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell’anno.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.