Come ribadito recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lombardia, nella delib. n. 322/2023/PRSP, depositata lo scorso 29 dicembre, l’indennità di fine mandato del Sindaco va contabilizzata, alla fine di ogni esercizio, come quota accantonata del risultato di amministrazione, stante la disposizione di cui all’allegato 4/2, punto 5.2, lettera i), del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., secondo cui “anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell’ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato “fondo spese per indennità di fine mandato del ….”. Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l’economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile”.
Nel caso specifico, i giudici lombardi hanno stigmatizzato il comportamento del Comune che, anziché prevedere apposito accantonamento a rendiconto, aveva conservato l’importo dell’indennità in discorso quale residuo passivo: secondo la Corte, tale modus operandi costituisce un’irregolarità contabile.