Legge di bilancio 2024: proroga dei termini per efficacia delle delibere aliquote IMU

L’art. 1, commi 72-74, del “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” (Legge n. 213 del 30 dicembre 2023) introduce alcune novità in materia di efficacia delle aliquote IMU.

Il comma 72 dispone che per il 2023 si considerano tempestive le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno e dall’addizionale comunale all’IRPEF, purché inserite nel portale federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023 e pubblicate sullo stesso portale entro il 15 gennaio 2024, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia. Si tratta, evidentemente, di una deroga al regime ordinario previsto dall’art. 15-ter del DL n. 201/2011, secondo il quale le sopra indicate delibere regolamentari degli enti acquistano efficacia dalla data della pubblicazione nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che gli enti effettuino l’invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre e la pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera si riferisce.

Il comma 73 dispone che l’eventuale differenza positiva tra l’IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 72 (cioè entro il 15 gennaio 2024) e quella versata ai sensi dell’art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019 entro il 18 dicembre 2023 deve essere pagata, senza sanzioni e interessi, entro il 29 febbraio 2024; nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.

Il comma 74 dispone che, a decorrere dall’anno 2024, nel caso in cui i termini del 14 ottobre o del 28 ottobre (stabiliti dalle norme che disciplinano la pubblicazione sul portale federalismo delle delibere e regolamenti concernenti i tributi comunali) scadano nei giorni di sabato o di domenica, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

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