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Fiduciario il conferimento di un contratto ex art. 110, comma 1, TUEL

L’art. 110, comma 1, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), rubricato “Incarichi a contratto”, dispone che “Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico”.

Il TAR Molise, nella recente sent. 11 gennaio 2024, n. 4, ha ricordato che la procedura per individuare il soggetto a cui conferire tale tipologia di incarico difetta in radice dei requisiti del concorso ed è connotata dal carattere fiduciario della scelta da parte del Sindaco, operata nell’ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei sulla base dei requisiti di professionalità, confermando un noto orientamento (cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 3 maggio 2019, n. 2867; Cassazione Civile, sez. lav., sent. 13 gennaio 2014, n. 478; sez. lav., sent. 19 marzo 2015, n. 5516; Cassazione Civile, Sez. Un., sent. 4 settembre 2018, n. 21600).

In sintesi, perciò, la procedura selettiva ex art. 110, comma 1, del TUEL  non consiste in una selezione comparativa di candidati svolta sulla base dei titoli o prove di finalizzate a saggiarne il grado di preparazione e capacità, da valutare (gli uni e le altre) attraverso criteri predeterminati, attraverso una valutazione poi espressa in una graduatoria finale recante i giudizi attribuiti a tutti i concorrenti ammessi, essendo piuttosto finalizzata ad accertare tra coloro che hanno presentato domanda quale sia il profilo professionale maggiormente rispondente alle esigenze di copertura dall’esterno dell’incarico dirigenziale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 29 maggio 2017, n. 2526).