L’art. 1, comma 536, del “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” (Legge n. 213 del 30 dicembre 2023) modifica il criterio in base al quale sono individuati i soggetti su cui gravano gli oneri per la fruizione dei permessi retribuiti dei dipendenti degli enti locali che esercitano le funzioni di amministratori in un ente locale diverso da quello in cui prestano servizio: in sintesi, viene previsto che gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti degli enti locali di cui all’art. 2 del TUEL, sono a carico dell’ente presso il quale gli stessi esercitano le funzioni pubbliche di cui all’art. 79 del TUEL e che al predetto personale si applicano le modalità di rimborso previste dall’art. 80 del predetto Testo Unico.
Il richiamato art. 79 stabilisce che i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento.
La disposizione prevede, inoltre, che i lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.
Il citato art. 79 dispone, poi, che i componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui sopra, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. I lavoratori dipendenti che svolgono le funzioni sopra indicate hanno altresì diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l’espletamento del mandato.
Il successivo art. 80 stabilisce che le assenze dal servizio di cui all’art. 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro e che gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell’ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all’art. 79. L’ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore.
Come emerge dal quadro normativo sopra richiamato, le disposizioni attualmente vigenti escludono l’applicazione del meccanismo di rimborso previsto dall’art. 80 nel caso di dipendenti di enti pubblici non economici, fra i quali sono da ricomprendersi gli enti locali; per effetto della novità, tali oneri vengono adesso posti a carico dell’ente presso cui le predette funzioni sono svolte.