Come ricordato recentemente dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, nella sent. 21 dicembre 2023, n. 1649, “la condanna al pagamento delle spese giudiziali costituisce statuizione accessoria della condanna al pagamento dell’intero credito e, pertanto, ne segue le sorti” (cfr. C.G.A.R.S.., Sez. Giur., sent. 17 gennaio 2020, n. 61).
Di conseguenza, rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione di dissesto, ma anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se stricto jure sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di “atti e fatti di gestione” pregressi alla dichiarazione di dissesto (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., sent. 5 agosto 2020, n. 15); inoltre, “la disciplina normativa sul dissesto, basata sulla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell’ente locale, può produrre effetti positivi soltanto se tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell’ente possono essere attratte alla predetta gestione, benché il relativo accertamento giurisdizionale o amministrativo sia successivo” (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., sent. 12 gennaio 2022, n. 1).
Perciò, rientrano nella competenza gestoria dell’OSL le spese a favore dell’avvocato distrattario e relative a giudizio ante-dissesto; conseguentemente, non è ammissibile l’ottemperanza nei confronti del Comune.