Accessibilità di un parere legale o tecnico: le indicazioni della giurisprudenza

Secondo giurisprudenza consolidata (cfr., recentemente, TAR Lazio, Latina, sez. II, sent. 24 novembre 2023, n. 812; in precedenza, cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 31 marzo 2022, n. 2380), l’accesso ai pareri legali deve essere negato, in virtù del segreto professionale e dell’esigenza di tutelare la riservatezza nei rapporti tra difensore e parte interessata, qualora il parere venga espresso al fine di definire una strategia una volta insorto un determinato contenzioso, ovvero una volta iniziate situazioni potenzialmente idonee a sfociare in un giudizio; gli stessi pareri devono, invece, considerarsi soggetti all’accesso allorché abbiano una funzione endoprocedimentale e siano quindi correlati ad un procedimento amministrativo che si conclude con un provvedimento ad essi collegato anche solo in termini sostanziali

La stessa soluzione vale anche per il parere “tecnico” (si pensi, ad esempio, ad una relazione illustrativa relativa ad un immobile, redatta da uno studio di professionisti tecnici, quali ingegneri, architetti e/o geometri), laddove non preordinato a sfociare in un provvedimento amministrativo né si pone in rapporto di strumentalità con un procedimento amministrativo (fornendo gli elementi di carattere tecnico utili a orientare l’esercizio della funzione dell’organo competente) ma mira a fornire all’ente gli elementi tecnici che, combinandosi con quelli giuridici (forniti dal parere legale), permettano un utile esercizio del diritto di difesa; anche quindi per il parere tecnico la negazione dell’accesso può essere giustificata dalle stesse esigenze di riservatezza a base della non accessibilità dei pareri legali preordinati a definire la strategia difensiva nel giudizio pendente (TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 1° dicembre 2021, n. 7711).

 

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