L’ammissibilità dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante

Come è noto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, i chiarimenti resi dalla stazione appaltante sulla legge di gara sono ammissibili se contribuiscono, con un’operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato, avendo i medesimi una mera funzione di illustrazione delle regole già formate e predisposte dalla disciplina di gara, senza alcuna incidenza in termini di modificazione o integrazione delle condizioni della procedura selettiva (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sent. 8 settembre 2020, n. 5708, che richiama un’ampia giurisprudenza).

Con i chiarimenti, quindi, non sono possibili operazioni manipolative, potendo essi solo contribuire, con un’operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato o la ratio (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 2 settembre 2019, n. 6026; sez. IV, sent. 15 dicembre 2020, n. 8031; TAR Lazio, Roma, sez. I, sent. 18 maggio 2022, n. 6312).

In un caso specifico affrontato dal TAR Campania, Salerno, sez. I, nella sent. 13 dicembre 2023, n. 2952, hanno ritenuto ammissibile il chiarimento fornito dalla stazione appaltante circa la corretta individuazione del riferimento di listino prezzi dei pezzi di ricambio dei veicoli e delle attrezzature: come precisato nel chiarimento, il riferimento doveva intendersi ai listini ufficiali relativi ai ricambi originali.

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